Iniziativa Popolare

Iniziativa Popolare

Articolo 71 della Costituzione Italiana:

L’iniziativa delle leggi spetta al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi e agli enti ai quali è conferita da legge costituzionale. I progetti di legge d’iniziativa popolare, sottoscritti da almeno cinquantamila elettori, sono presentati alla Camera dei deputati, che decide sulla loro ammissione.

In pratica, l’articolo 71 garantisce che, oltre al Governo e ai membri delle Camere, anche i cittadini possono proporre una legge, a condizione che essa sia sottoscritta da almeno 50.000 elettori.

Procedura per le leggi d’iniziativa popolare:

Raccolta delle firme: Per proporre una legge d’iniziativa popolare, è necessario raccogliere almeno 50.000 firme di cittadini aventi diritto al voto. Le firme devono essere raccolte entro un certo periodo di tempo, generalmente sei mesi.

Presentazione della proposta: Una volta raccolte le firme, la proposta di legge può essere presentata alla Camera dei Deputati.

Esame della proposta: La Camera dei Deputati decide sull’ammissione della proposta. Se ammessa, la proposta segue il normale iter legislativo, ossia viene esaminata da una commissione e, se approvata, passa all’esame dell’assemblea. Se approvata dalla Camera dei Deputati, la proposta passa al Senato per la sua approvazione.

Iter legislativo: Se la proposta supera tutti gli ostacoli e viene approvata sia dalla Camera dei Deputati che dal Senato, essa diventa legge e viene promulgata dal Presidente della Repubblica.

Le leggi d’iniziativa popolare rappresentano uno strumento prezioso per la partecipazione diretta dei cittadini alla vita democratica del Paese.

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